Divorzio

Gli averi della previdenza professionale acquisiti durante il matrimonio, al momento del divorzio o della cessazione dell'unione domestica registrata, vengono per principio divisi in due parti uguali se fino a quel momento non è subentrato un evento di previdenza (pensionamento, invalidità). Le esposizioni seguenti valgono anche per lo scioglimento dell'unione domestica registrata.

Vor der Scheidung

Gerne berechnen wir Ihnen auf Anfrage das während der Ehe erworbene Guthaben und erstellen für Sie eine entsprechende Durchführbarkeitserklärung.

Documentazione ed indicazioni necessarie

Onde poter effettuare un calcolo corretto necessitiamo, da parte vostra, delle seguenti indicazioni e rispettivamente delle vostre precedenti istituzioni di previdenza:

  • data del matrimonio;
  • prestazione di libero passaggio per la data del matrimonio;
  • momento del promovimento della procedura di divorzio

Disposizioni legali

  • Codice civile svizzero (art. 122 CC)
  • Legge sul libero passaggio (art. 22 cpv. 1 LFLP)
  • Codice di diritto processuale (art. 280 cpv. 1 ZPO)

Dopo il divorzio

Dopo aver ricevuto la sentenza di divorzio passata in giudicato, addebiteremo, in base alle istruzioni del tribunale, il vostro avere di previdenza e verseremo il relativo importo all'istituzione di previdenza del partner divorziato. Con questo le prestazioni di vecchiaia assicurate si riducono ma però, potete compensare parzialmente o del tutto questa diminuzione tramite degli acquisti da effettuare ancora prima dell'evento di previdenza.

Sentenze estere

Le sentenze di divorzio estere le rispettiamo su vostra richiesta scritta a condizione che l'avere da trasferire si riferisce esclusivamente alle disposizioni della Legge sul libero passaggio in merito alle prestazioni di vecchiaia acquisite durante il matrimonio e sono formulate in franchi.